Statuto

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ART. 1- Denominazione

E’ costituita tra le imprese operanti nel comparto sanitario e sociosanitario privato accreditato che eroga a vario titolo  prestazioni e servizi per conto del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e di qualsiasi Ente pubblico o privato , un’Associazione  senza scopo di lucro denominata

“AISIC – ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA” 

di seguito indicata come Associazione.

ART. 2 – Sede e Durata

L’Associazione ha la sua sede provvisoria in Napoli, al Centro Direzionale in via G.Porzio,  isola G1, Palazzo Studi. L’Associazione può articolare la propria attività in sezioni regionali e provinciali, la cui costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta dei Presidenti.

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 3 – Finalità

L’Associazione:

  • tutela i diritti e gli interessi legittimi degli Associati e delle loro imprese;
  • assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed enti pubblici, ai soggetti privati, alle autorità giurisdizionali, nonché si relaziona con le sedi istituzionali nazionali ed europee come  organo di consulta e di tutela nell’interesse della categoria rappresentata. Il tutto al fine di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore;
  • provvede alla individuazione e designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organismi e consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
  • cura la qualificazione degli associati nell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria nazionale, regionale e locale e compie, in tal senso, ogni attività utile allo scopo;
  • promuove l’attività di ricerca, di assistenza e di divulgazione del settore anche attraverso l’organizzazione di convegni ed altri eventi, corsi e seminari di formazione, pubblicazione di studi, attività editoriali, ecc., nell’intento di qualificare e accorsare il ruolo della sanità privata accreditata per favorire e potenziare la professionalità e la crescita economica delle imprese sanitarie e sociosanitarie associate;
  • cura il deposito e la titolarità di marchi, simboli e segni distintivi concernenti l’attività del settore;
  • stipula accordi e contratti, con il Servizio Sanitario Nazionale, istituzioni, enti pubblici e privati, mutue ed assicurazioni, professionisti; sottoscrive contratti nazionali di lavoro, per regolamentare il rapporto tra le imprese sanitarie e sociosanitarie private accreditate ed il personale dipendente e a rapporto di collaborazione;
  • aderisce ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità similari o complementari, allo scopo di perseguire accordi in sinergia per l’integrazione delle attività;
  • compie ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento degli  scopi sociali;
  • l’Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli art. 36, 37e38 del codice civile.

ART. 4 – Adesione all’Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti anche no profit, operanti nel settore socio-sanitario in regime di accreditamento a vario titolo.

I predetti soggetti, che intendono aderire all’Associazione devono presentare una domanda che deve essere redatta secondo il modello predisposto dall’Associazione. L’iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dello stesso.

Qualora la domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino il suo accoglimento, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione per iscritto all’interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione di diniego, ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Quest’ultimo emana la sua inappellabile decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci si distinguono in: Fondatori e Ordinari.

Sono fondatori i soggetti che partecipano alla costituzione dell’Associazione con il versamento dei fondi necessari per l’avviamento dell’esercizio delle attività sociali.  

Sono soci ordinari tutti gli altri associati che contribuiscono all’attività dell’associazione mediante il versamento della quota annuale.

L’associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto. Ha diritto di partecipare alle Assemblee generali e di avere, da parte degli organi dell’Associazione, l’assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. Un associato è tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme del presente Statuto, ha, l’obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e accordi stipulati dagli organi dell’Associazione, deve osservare l’etica imprenditoriale e non può compiere atti incompatibili con l’appartenenza all’Associazione.

L’associato può recedere dall’Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il tardivo recesso, implica, comunque, il pagamento della quota associativa per l’anno successivo.

Un associato può essere espulso nelle ipotesi dì inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione (fermo il diritto dell’associazione di recuperare le somme dovute). L’espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata. Avverso il provvedimento di espulsione l’associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, in modo inappellabile, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono :

  • L’Assemblea dei Soci
  • I Presidenti
  • Il Consiglio Direttivo    
  • Lo Staff Esecutivo
  • Il Tesoriere
  • Il Segretario
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti 
  • Il Collegio dei Probiviri

ART. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea Generale dei soci è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati delle strutture associate. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta all’anno, su convocazione dei Presidenti o di chi, in loro vece, ne abbia il potere-dovere di convocarla.

L’Assemblea può essere convocata anche su iniziativa congiunta dei Presidenti, quando questi lo ritengano necessario. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci faccia richiesta iscritta ai Presidenti di convocazione dell’Assemblea, questi la devono convocare entro dieci giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di impedimento da parte di entrambi i Presidenti, provvedono I Vicari congiuntamente.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’assemblea mediante lettera, inviata anche con modalità telematica o consegnata a mano a ciascun socio. L’avviso deve contenere l’indicazione della data e del luogo della riunione, l’ordine del giorno, l’ora della prima e della seconda convocazione. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a cinque giorni. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo presso la sede indicate nell’avviso di convocazione.

ART.8 – Modalità di voto e poteri dell’ Assemblea

Hanno diritto al voto in assemblea i soli soci fondatori ed ordinari che risultano iscritti nel libro dei soci, ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni € 100.000 o frazione di fatturato prodotto nell’ultimo anno per il S.S.R. e/o qualsiasi Ente pubblico o privato e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci e quindi cumulare più di tre deleghe. Il sistema di votazione è quello dell’appello nominale, salva diversa deliberazione dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali (maggioranza assoluta) dell’Associazione. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati a maggioranza semplice, ai sensi dell’art. 21 c.c. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell’Associazione. Quella relativa all’eventuale scioglimento dell’Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

L’ Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

-in sede ordinaria

  • determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
  • elegge i Presidenti ed i Vice Presidenti in rappresentanza delle due macroaree;
  • approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; 

-in sede straordinaria :

  • delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed alla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione. 

ART. 9 – I Presidenti

I Presidenti dell’Associazione, rispettivamente per le macroaree di assistenza specialistica e di riabilitazione sociosanitaria ed fkt, sono eletti tra i soci dell’Assemblea generale e durano in carica tre anni. Alla scadenza di tale periodo le cariche sono azzerate e si procede ad una nuova elezione, con le medesime rappresentanze di area.

I Presidenti hanno la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, ed operano in nome della stessa sia congiuntamente che disgiuntamente. Entrambi i Presidenti hanno funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività dell’Associazione.

Essi presiedono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e lo Staff Esecutivo e ne provvedono alla convocazione, vigilano sull’esecuzione delle rispettive delibere e, nei casi di urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Possono inoltre affidare ai membri del Consiglio Direttivo e dello Staff Esecutivo tutte le deleghe necessarie ai fini dell’espletamento degli obiettivi preposti; 

I Presidenti rappresentano l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di ogni ordine e grado, ed hanno la facoltà di nominare procuratori per singoli atti. 

I Presidenti nell’esercizio delle loro funzioni sono coadiuvati da due Vice Presidenti, uno per ogni macroarea, designati dall’Assemblea. In caso di impedimento di entrambi per questioni di urgenza, l’incarico di Vicario viene attribuito ai due Vice Presidenti.

Ai Presidenti per lo svolgimento dell’attività associativa viene riconosciuto un compenso forfettario oltre il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti e da un massimo di ventidue  membri, eletti dall’Assemblea generale in rappresentanza delle diverse macroaree assistenziali e delle provincie costituenti l’ambito territoriale. Il Consiglio Direttivo viene convocato da entrambi i Presidenti o da uno di essi di sua iniziativa in funzione degli argomenti da trattare o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, avverrà normalmente mediante lettera, inviata anche in via telematica, o a mano, contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute, che potranno essere tenute anche per via telematica, sono valide, se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto e non è ammessa alcuna delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso del triennio di consiliatura venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti membri hanno facoltà di integrare il Consiglio attraverso la cooptazione di soci, la cui modalità di designazione avverrà a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni che superino la maggioranza assoluta dei membri componenti, comporterà la convocazione dell’Assemblea generale a carattere di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo :       

  • determina, la politica associativa nell’ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall’Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
  • nomina, su proposta dei Presidenti, tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere;
  • istituisce, su proposta dei Presidenti, eventuali sezioni regionali e provinciali dell’Associazione;
  • designa, tra i Soci e su proposta dei Presidenti, i rappresentanti dell’Associazione  presso tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta, od opportuna, la presenza dell’Associazione stessa;
  • esamina ed approva la relazione generale annuale dei Presidenti;
  • esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dallo Staff Esecutivo, unitamente alla relazione illustrativa;
  • rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l’Associazione e i Soci.

ART. 11 Lo Staff Esecutivo

Lo Staff Esecutivo è composto dai Presidenti, che lo presiedono, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario.

Lo Staff Esecutivo può essere convocato a mezzo lettera, e-mail, sms ed in autoconvocazione.

Lo Staff Esecutivo :

  • realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
  • coordina l’opera del tesoriere per la gestione economica/finanziaria;
  • propone al Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa annuale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale in uno al bilancio preventivo;
  • costituisce commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati ;
  • autorizza i Presidenti ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori e, a tal fine dispone gli eventuali contributi straordinari;

ART.12 – Il Tesoriere ed Il Segretario

Il Tesoriere ed il Segretario sono membri  designati dal Consiglio Direttivo su indicazione dei Presidenti.

Il Tesoriere affianca i Presidenti nella gestione economica e finanziaria dell’Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell’Associazione. Riscuote le quote associative, le versa sul conto corrente bancario intestato all’Associazione.

Il Segretario affianca i Presidenti e collabora con loro per il raggiungimento degli scopi sociali. Vigila sul rispetto dello Statuto e sull’applicazione del Regolamento. Cura inoltre la tenuta dei verbali delle sedute degli Organi Regionali, la relativa raccolta e catalogazione, il rilascio delle copie stesse, predispone e firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo

ART. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente del Collegio, in caso di inerzia da parte del Presidente dell’Associazione, provvede a convocare l’assemblea generale dei soci

ART. 14 – Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all’interno dell’Associazione e negli altri casi previsti dal presente statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile. L’appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione della presente norma ad ogni effetto.

ART. 15 – Bilanci

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dallo Staff Esecutivo, su proposta del Tesoriere, il consuntivo dell’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Fondi dell’Associazione

I fondi dell’Associazione sono costituiti dalle quote degli associati, dalle erogazioni di terzi a titolo di liberalità e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

ART. 17 – Quote Sociali

La quota sociale è annuale.

La quota deve essere versata alla Sede dell’Associazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

ART. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ALLEGATO A